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giovedì 30 aprile 2009

Cosa è un contratto di mutuo

Il contratto di MUTUO (disciplinato dall'art. 1813 ss. del Codice Civile), come il contratto di comodato, di deposito, di sconto, è un CONTRATTO REALE, ossia che si perfeziona e viene in essere CON LA CONSEGNA DELLA RES MUTUATA (o del denaro mutuato).

Prima della consegna, il mutuo non esiste.E siccome le banche NON CONSEGNANO, né potrebbero consegnare, il denaro del 'mutuo', perché NON LO HANNO, stante il sistema di riserva frazionaria e il modo di capitalizzarsi senza denaro proprio, I MUTUI NON VENGONO IN ESSERE.Se la banca fa firmare un contratto preliminare di mutuo, ebbene, questo è un contratto non di mutuo, ma che impegna le parti a concludere un mutuo - ossia, impegna la banca a DARE il denaro, e il cliente a riceverlo, a rimborsarlo e a pagare gli interessi.Ma siccome la banca non dà il denaro, il mutuo non viene concluso. Quindi non vi è obbligo di restituzione né di pagamento di interessi.Con questa premessa, occorre studiare le pratiche di mutuo per accertare che cosa sia stato fatto, concretamente, volta per volta. Codice Civile (1942) Art. 1813 Nozione.[I]. Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Art. 1814 Trasferimento della proprietà.[I]. Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario [ 1782].LA CORTE DI CASSAZIONE HA DETTO:Il contratto di apertura di credito bancario è un negozio mediante il quale la banca si obbliga a tenere una somma di danaro a disposizione del cliente, il quale ha diritto di utilizzarla anche immediatamente dopo l'apertura del credito, mentre il mutuo è il contratto (reale) con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili. (Nella specie, gli elementi che caratterizzavano l'apertura di credito sono stati individuati, attraverso l'esame del modulo sottoscritto dal cliente, nell'obbligazione della banca di tenere a disposizione del cliente stesso una somma di danaro per un certo periodo di tempo, nella facoltà del cliente di utilizzarla in una o più volte, nell'obbligazione assunta dal medesimo di pagare alla scadenza quanto dovuto per capitale, interessi e spese, nella facoltà della banca di recedere in qualsiasi momento dal rapporto, nella garanzia prestata da un terzo, nei movimenti che erano seguiti nel conto corrente).Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1225Soc. Finalfra c. Banca pop. Brescia e altro Giust. civ. 2000, I,1679Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della "traditio", nel caso in cui mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte di banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario.Cassazione civile, sez. I, 15 luglio 1994, n. 6686

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